Chi Siamo

Statuto

Orchestra a plettro TITA MARZUTTINI
Udine

ART. 1

Denominazione

1. E’ costituito in Udine in data 14 giugno 1926 il “Circolo Mandolinistico e Chitarristico Tita Marzuttini”, già attivo con denominazione “Club Mandolinisti e Chitarristi Udinesi” dal 1886, successivamente denominato “Orchestra a plettro Tita Marzuttini” nel seguito indicata con il termine “Orchestra”, con sede pro tempore in Udine viale Europa Unita 117.

2. L’Orchestra fa parte della sezione udinese dell’U.O.E.I. (Unione Operaia Escursionisti Italiani) e conserva la propria autonomia amministrativa e decisionale.

I contenuti e la struttura dell’Orchestra sono democratici. L’Orchestra è apartitica e non attua discriminazioni di carattere razziale e religioso.

ART. 2

Finalità

1. L’Orchestra non si prefigge finalità di lucro, fondandosi esclusivamente sull’impegno gratuito, spontaneo e disinteressato degli aderenti.

2. L’Orchestra è finalizzata alla valorizzazione dell’arte degli strumenti a plettro e di appoggio ad ogni iniziativa atta a perseguire tale fine.

3. L’Orchestra organizza concerti in Italia ed all’estero, anche a scopo benefico, partecipando ad analoghe manifestazioni organizzate da altre associazioni, enti ecc. . Può organizzare viaggi ed escursioni per lo svolgimento dell’attività istituzionale, cercando anche di collegare le manifestazioni musicali con la visita di luoghi d’arte e cultura.

4. L’Orchestra può organizzare dei corsi musicali anche finalizzati alla immissione in Orchestra di nuovi elementi.

5. L’Orchestra può affiliarsi a organizzazioni e federazioni nazionali o internazionali per le discipline che intende promuovere, sviluppare e diffondere.

ART. 3

Soci

1. I Soci sono:

Effettivi, coloro che fanno parte dell’Orchestra come esecutori;
Sostenitori, coloro che contribuiscono all’attività dell’Orchestra con elargizioni;
Onorari, coloro che contribuiscono all’attività dell’Orchestra con elargizioni o con apporto organizzativo, artistico o culturale.

ART. 4

Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

1. L’ammissione dei Soci è decisa dal Consiglio Direttivo:

a domanda, dell’interessato e sentito il parere del Maestro Direttore Artistico per i Soci effettivi;
con nomina, da parte del Consiglio Direttivo per i Soci onorari e sostenitori.

2. Lo status di Socio cessa per le seguenti cause:

decesso;
dimissioni volontarie;
esclusione dall’Orchestra, decisa dal Consiglio Direttivo, quando l’aderente assume comportamenti contrari alle finalità del presente Statuto.

ART. 5

Obblighi degli associati

1. L’adesione all’Orchestra si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell’Orchestra.

2. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo personale e volontario, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

3. Gli aderenti si impegnano, altresì, a corrispondere la quota sociale nella misura stabilita dall’Assemblea dei Soci.

4. I Soci onorari e sostenitori sono esonerati dall’obbligo di versare la quota sociale.

ART. 6

Diritti degli associati

1. I Soci effettivi hanno diritto di voto.

2. I Soci onorari e sostenitori non hanno diritto di voto.

3. Tutti gli aderenti all’Orchestra hanno diritto ad essere informati sull’attività dell’Orchestra e a partecipare alle riunioni dell’Assemblea; i soci effettivi possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7

Organi

1. Organi dell’Orchestra sono:

l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
Il vice-Presidente;
Il Segretario;
Il Tesoriere;
i Revisori dei Conti.

ART. 8

Assemblea dei Soci

1. L’Orchestra nell’Assemblea ha il suo organo sovrano.

2. L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

3. Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:

l’elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Maestro Direttore;
l’approvazione dell’attività svolta e dei programmi per l’attività futura;
l’approvazione del conto consuntivo;
l’approvazione del bilancio di previsione;
l’approvazione di eventuali regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo.

4. Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:

le modifiche allo Statuto;
lo scioglimento dell’Orchestra;
l’approvazione del conto consuntivo;
l’approvazione del bilancio di previsione;
l’approvazione di eventuali regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo.

5. L’Assemblea è convocata, almeno una volta all’anno in seduta ordinaria entro il mese di aprile, per l’approvazione dei documenti contabili e di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. Può essere convocata in qualsiasi momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci.

6. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto

7. L’Assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno due terzi dei Soci. E’ validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti i due terzi degli aderenti.
L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

8. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta da inviare ai Soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione e contenente l’ordine del giorno. La comunicazione può essere resa a mezzo lettera consegnata anche a mano, telegrafo, fax, posta elettronica o pubblicazione sul mensile dell’U.O.E.I.

9. Eventuali proposte dei Soci per l’ordine del giorno dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima dell’Assemblea.

ART. 9

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto in numero dispari da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, di cui al più un solo Socio onorario, eletti dall’Assemblea dei Soci, oltre al Maestro Direttore e a un rappresentante dell’U.O.E.I. designato da quest’ultima.

2. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

3. In seno al Consiglio Direttivo vengono eletti a maggioranza il Presidente, il vice Presidente e designate altre eventuali cariche sociali. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario e il Tesoriere con le modalità dei successivi articoli 12 e 13.

4. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se presenti la metà più uno dei Consiglieri. Nelle delibere, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. I Revisori dei Conti ed eventuali soci invitati dal Consiglio possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Le dimissioni di meno della metà dei Consiglieri comportano la loro sostituzione con Soci che, in ordine di preferenza, siano stati votati dall’Assemblea dei Soci. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei Consiglieri comportano la convocazione dell’Assemblea dei Soci per decidere il rinnovo di tutto il Consiglio, che in questo caso ha l’obbligo di tenere fede a tutti gli impegni finanziari e organizzativi approvati in precedenza dall’Assemblea.

7. Compiti del Consiglio Direttivo sono:

applicare e fare applicare dai Soci il presente Statuto;
proporre l’importo delle quote sociali;
redigere preventivi e consuntivi annuali e particolari;
redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
organizzare concerti, concorsi ed altre manifestazioni musicali;
organizzare viaggi ed escursioni per lo svolgimento dell’attività istituzionale, cercando anche di collegare le manifestazioni musicali con la visita di luoghi d’arte e cultura;
decidere sulla partecipazione dell’Orchestra a manifestazioni a cui viene invitata;
decidere in merito all’eventuale ammonizione dei Soci o all’esclusione degli stessi dall’attività orchestrale;
chiedere l’eventuale collaborazione di Soci per l’organizzazione di manifestazioni di particolare importanza e impegno;
decidere in quale istituto di credito devono essere depositati i fondi dell’Orchestra.

ART. 10

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa. E’ il rappresentante legale dell’Orchestra, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Orchestra. In caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano come Socio.

2. Può delegare parte dei suoi poteri a membri del Consiglio Direttivo e Soci effettivi.

ART. 11

Vice-Presidente

Il vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

ART. 12

Segretario

1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i Soci effettivi od onorari, collabora con il Presidente, cura la tenuta dei libri sociali, nonché i rapporti con le Federazioni e gli Enti cui l’Orchestra è affiliata.

2. La funzione di Segretario può essere svolta anche da più Soci.

ART. 13

Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i Soci effettivi od onorari, ha il compito di provvedere alla tenuta dei libri contabili, di coordinare tutte le iniziative amministrative dell’Orchestra e di collaborare con il Presidente ed i Revisori dei Conti per il buon andamento economico dell’Orchestra.

ART. 14

Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti, in numero non inferiore a due, sono eletti dall’Assemblea dei Soci.

2. Ad essi compete il controllo della contabilità dell’Orchestra. In caso di surroga valgono le stesse modalità esposte all’articolo 9 per la surroga dei Consiglieri.

3. I Revisori dei Conti riferiscono sul bilancio e sulla situazione economica all’Assemblea ordinaria.

4. I Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 15

Esercizio sociale e risorse finanziarie

1. L’esercizio sociale e finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

2. L’Orchestra trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

quote sociali;
contributi volontari dei Soci;
contributi di associazioni ed enti pubblici o privati;
eventuali lasciti o donazioni, previa approvazione dell’Assemblea;
eventuali lasciti o donazioni, previa approvazione dell’Assemblea.

3. La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall’Assemblea e posti in essere dal Consiglio Direttivo.

4. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Orchestra, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

ART. 16

Controversie e Collegio dei Probiviri

La soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e l’Orchestra o i suoi organi, in merito all’applicazione od interpretazione del presente Statuto, o comunque in dipendenza della vita sociale, sarà rimessa, in tutti i casi ammessi dalla legge, al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri composto di tre membri, nominati dall’Assemblea ordinaria dei Soci anche tra i non Soci, che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.

ART. 17

Scioglimento dell’Orchestra

1. Lo scioglimento dell’Orchestra potrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria, previa iscrizione all’ordine del giorno su richiesta presentata al Consiglio Direttivo e sottoscritta da almeno due terzi dei Soci. Per tale deliberazione occorrerà la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto e la votazione sarà valida a maggioranza assoluta dei Soci votanti.

2. Se nella prima convocazione non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente riconvocherà l’Assemblea entro 15 giorni. In tale seconda convocazione le deliberazioni saranno valide con le modalità di cui al comma precedente.

3. Nel caso in cui anche in seconda convocazione non si raggiunga il numero legale, il Presidente adirà l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 per la definizione delle modalità di scioglimento.

4. Nel caso di scioglimento dell’Orchestra, l’Assemblea straordinaria dei Soci, sentito l’organismo di controllo, o l’organismo di controllo stesso nel caso di cui al comma precedente, determinerà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ART. 18

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente Statuto, valgono le norme contenute nei regolamenti organico e amministrativo eventualmente adottati dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea ordinaria dei Soci.

2. Per ogni vacanza normativa comunque riscontrabile, saranno applicate le norme del Codice Civile, nonché ogni altra legge vigente in materia.


Le modifiche dello Statuto, redatto in n.6 facciate per un totale di n.18 articoli, sono state approvate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 31.03.2000  presso la sede Udine, v.le Europa Unita ,117.